Spese di gestione degli uffici giudiziari - Domanda di rimborso proposta da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della Giustizia - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15151 del 20/07/2015
La controversia proposta da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere il rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari, di cui agli artt. 1 e 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 (secondo la formulazione, "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190), appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, attesa l'insussistenza di un diritto soggettivo dei Comuni a conseguire l'integrale restituzione delle spese indicate, nonché l'autoritativa determinazione del "quantum" del contributo gravante sullo Stato.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 15151 del 20/07/2015