Cassazione (ricorso per) – controricorso. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4249 del 03/03/2015
Requisiti di forma e contenuto - Necessità - Atto successivamente notificato a modifica o integrazione del primo - Inammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4249 del 03/03/2015
In tema di giudizio di cassazione, l'art. 366 cod. proc. civ. si applica anche al controricorso, sicché esso deve essere proposto con un unico atto nel rispetto dei previsti requisiti di contenuto e forma, dovendosi ritenere inammissibile la successiva notifica di un nuovo atto, a modifica od integrazione del primo, sia per quel che concerne l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia se abbia lo scopo di colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di dover esaminare la sola impugnazione presentata con il ricorso autonomo, considerandola impugnazione incidentale, poiché proposta, ancorché non con controricorso, nel termine di decadenza di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4249 del 03/03/2015