Riattivazione del giudizio di cassazione dopo la sospensione per pendenza del giudizio di revocazione della medesima sentenza - Istanza ex art. 297 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Mera segnalazione informale della cessazione della causa di sospensione - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3362.2 del 20/02/2015
Per la riattivazione del giudizio di cassazione, sospeso in pendenza di quello di revocazione avverso la medesima sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., non è necessaria l'istanza di riassunzione di cui all'art. 297 cod. proc. civ., poiché il giudizio di cassazione è dominato dall'impulso di ufficio, il cui concreto esercizio può essere sollecitato dalla parte interessata anche con una mera segnalazione informale della cessazione della causa di sospensione, senza necessità di osservare i termini stabiliti dalla legge per il diverso caso della riassunzione del processo sospeso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3362.2 del 20/02/2015