Pignoramento presso terzi - Dichiarazione negativa del terzo - Omessa instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Improcedibilità dell'esecuzione - Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi - Rigetto - Interesse concreto all'impugnazione - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6903 del 07/04/2015
Il ricorso per cassazione del debitore avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi è inammissibile per difetto d'interesse qualora l'esecuzione presso terzi sia stata dichiarata improcedibile in conseguenza della dichiarazione negativa del terzo e non sia stato instaurato giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, atteso che, non potendo il debitore ottenere un risultato più favorevole, l'annullamento della sentenza impugnata non è necessario per eliminare un pregiudizio del suo diritto di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6903 del 07/04/2015