Tardiva riassunzione - Eccezione di estinzione - Deduzione prima di ogni altra difesa - Nozione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4979 del 12/03/2015
L'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione davanti al giudice di rinvio va proposta in sede di costituzione prima dell'udienza di discussione ex art. 416 cod. proc. civ., dovendosi interpretare la locuzione "prima di ogni difesa" conformemente alla "ratio" di garantire il tempestivo e ordinato svolgimento del giudizio, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4979 del 12/03/2015