Accertamento dei fatti o loro valutazione a fini istruttori nel giudizio di cassazione - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015
Nel giudizio di cassazione è precluso l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un "fatto" decisivo e discusso dalle parti.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015