Espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. - Interpretazione - Valore di atto di costituzione in mora - Fondamento. – Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22852 del 09/11/2015
In tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'"accipiens" (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c.
– Corte di Cassazione 1, Sentenza n. 22852 del 09/11/2015