Indebito - Trattenute sugli arretrati - Limiti ex art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n. 1155 del 1936, ed ex art. 1 e 2, comma 1, del d.p.r. n. 180 del 1950 - Operatività - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 206 del 11/01/2016
In tema di indebito previdenziale, anche con riguardo agli arretrati pensionistici trovano applicazione l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n. 1155 del 1936, e gli art. 1 e 2, comma 1, del d.P.R. n. 180 del 1950, che limitano il recupero ad una somma che non superi la misura di un quinto, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione, in quanto va escluso che il pensionato, già danneggiato dal ritardato pagamento, possa subire l'ulteriore pregiudizio dell'integrale pignorabilità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 206 del 11/01/2016