Domiciliatario - La notifica presso procuratore costituito o domiciliatario
Domiciliatario - La notifica presso procuratore costituito o domiciliatario - La notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ….. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile Ordinanza del 31 agosto 2009, n. 18937)
24 Ottobre 2009 - Domiciliatario - La notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario
La notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ..... (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile Ordinanza del 31 agosto 2009, n. 18937)
ORDINANZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l'appello di CA. Ma. Gi. , ha annullato l'avviso di accertamento, ai fini dell'IRPEF, emesso nei suoi confronti per l'anno d'imposta 1994.
Il contribuente non ha svolto attivita' nella presente sede.
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il contribuente non ha svolto attivita' nella presente sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'amministrazione ricorrente censura la sentenza per aver erroneamente considerato deducibili costi non inerenti, e per aver accolto l'appello pur avendo il contribuente prestato acquiescenza, non impugnando sul punto la decisione di primo grado, in ordine alla parziale deducibilita' di altri costi, ed all'accertamento di maggiori compensi non contabilizzati e non dichiarati; con il secondo motivo, censura la pronuncia per vizio di motivazione.
Il ricorso e' inammissibile in quanto la notifica, tentata presso il domiciliatario, ha avuto esito negativo, come si evince dalla relazione dell'Ufficiale giudiziario: "anzi non potuto notificare perche' tale nominativo non compare ne' nei citofoni ne' sullo cassette postali del palazzo sito in via (OMESSO). Negative le informazioni circa il notificando".
Questa Corte ha affermato in proposito che "in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica, o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione.
Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, puo' essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice "ad quem", corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportare la nullita' per il meritato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 164 c.p.c." (Cass. sezioni unite, 18 febbraio 2009, n. 3818).
Non risultando esperito un siffatto procedimento dal notificante, ne' risultando essere stata eseguita altra notificazione dell'atto, questa deve considerarsi inesistente.
Il ricorsa va pertanto dichiarato inammissibile.
Non vi e' luogo a provvedere sulle spese, in considerazione del mancata svolgimento di attivita' difensiva da parte del contribuente.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara il ricorso inammissibile.
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