requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
Contratti del consumatore - Disciplina - "Consumatore" e "professionista" - Nozione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. , relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto "nel quadro" della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro" - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva qualificato come consumatore finale una imprenditrice agricola nei confronti della compagnia di assicurazione con cui aveva stipulato un contratto per la copertura dei rischi derivati dall'attività dell'azienda).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4208 del 23/02/2007