Sentenze della n. 69 del 1994, n.477 del 2002 e n. 28 del 2004 - Perfezionamento per il notificante - Consegna del plico all'ufficiale giudiziario. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2565 del 06/02/2007
Qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 (che hanno affermato che il notificante debba rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio"), si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2565 del 06/02/2007