Terzo chiamato dal convenuto - Rimborso delle spese del giudizio - Onere a carico dell'attore rinunciante - Sussistenza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21933 del 12/10/2006
In sede di regolamentazione delle spese in caso di rinuncia agli atti del giudizio, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore rinunciante, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21933 del 12/10/2006