domanda giudiziale - citazione - contenuto - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16772 del 21/07/2006
Mancanza o incompletezza dell'indicazione dell'udienza di comparizione - Nullità della citazione - Limiti - Possibilità per il destinatario di individuare con l'uso della diligenza e buon senso la data effettiva - Conseguenza - Validità della citazione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16772 del 21/07/2006
La nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta, da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha censurato la sentenza di merito che, in relazione ad un atto di citazione in rinnovazione di un appello, aveva ritenuto la nullità in una situazione in cui nella premessa detto atto indicava una data per la nuova comparizione e nella "vocatio" il giorno successivo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16772 del 21/07/2006