società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - delle azioni - categorie di azioni - azioni al portatore – corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006
Regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari (d.P.R. n. 600 del 1973) - Preclusione dell'ulteriore vigenza della legge della Regione Sardegna n. 10 del 1957 prevedente la facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde - Affermazione - Preclusione, altresì, per la P.A. di esercitare il diritto potestativo di incamerare la cauzione, costituita da azioni al portatore, a garanzia dell'osservanza degli obblighi imposti al privato - Insussistenza - Fondamento. corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/06/2006
Il regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, introdotto sull'intero territorio nazionale con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emesso in attuazione della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, ha reso impossibile, sin dal momento della sua entrata in vigore, l'emissione di nuove azioni al portatore, per ciò stesso escludendo ogni ulteriore vigenza della legge della Regione Sardegna 12 aprile 1957, n. 10, la quale, fino a quel momento, aveva consentito all'Amministrazione regionale di autorizzare l'emissione di titoli siffatti al fine di creare o gestire nuovi impianti industriali nel territorio della Regione. Il sopravvenuto regime di nominatività obbligatoria dei titoli azionari, tuttavia, non preclude all'Amministrazione regionale, la quale abbia ricevuto in epoca anteriore il deposito cauzionale di azioni al portatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi imposti al privato in base alla predetta legge reg., di procedere, in presenza delle previste condizioni (come la non realizzazione delle opere e degli impianti progettati nel previsto termine), all'incameramento della cauzione, e ciò stante l'irrilevanza del sopravvenuto obbligo di conversione di tali titoli rispetto alla loro funzione cauzionale, considerato che le azioni al portatore costituivano (almeno sino alla scadenza del termine per la loro utile conversione in titoli nominativi) beni atti alla circolazione, dotati di valore economico, e quindi idonei a svolgere l'indicata funzione.
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