legittimazione - in genere (poteri del giudice) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006
Legittimazione processuale della società - Cancellazione dal registro delle imprese - Conseguenze - Estinzione della società - Esclusione - Effetti sulla legittimazione processuale e sulla rappresentanza - Effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti - Estinzione - Necessità - Fattispecie in tema di società in nome collettivo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006
In tema di legittimazione processuale di una società - nella specie, in nome collettivo -, alla cancellazione di questa dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006