domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - insufficiente – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 12/04/2006
Giudizio dinanzi al giudice di pace - Citazione con fissazione di un termine a comparire insufficiente - Conseguenze - Nullità della citazione - Rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Deduzione del motivo di nullità della sentenza di primo grado con ricorso per cassazione - Conseguenze - Cassazione con rinvio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 12/04/2006
Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ. produce la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 stesso codice. Tale nullità, ove il convenuto non si sia costituito, non è sanata per effetto dell'integrazione del termine conseguente al rinvio d'ufficio della comparizione all'udienza immediatamente successiva, previsto dal terzo comma del citato art. 318 e dall'art. 57, primo comma, disp. att., nel caso in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, giacché l'art. 70-bis disp. att., costituente norma avente carattere generale, stabilisce che i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di primo grado disponesse la rinnovazione della citazione in un termine perentorio, come previsto dall'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8523 del 12/04/2006