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spese giudiziali civili - di cassazione - giudizio di rinvio – Cass. n. 7243/2006

- Rigetto dell'appello da parte del giudice di rinvio - Obbligo dello stesso di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione - Riforma della sentenza di primo grado - Obbligo del giudice di rinvio di provvedere sulle spese dell'intero giudizio - Applicazione del principio della soccombenza all'esito globale del processo - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006

Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

7243

2006