Sottoscrizione del pignoramento da parte del difensore munito di procura rilasciata nell'atto di precetto - Validità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5910 del 17/03/2006
Dai principi secondo cui, per un verso, l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (a norma del combinato disposto degli articoli 170 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e 125 del codice di procedura civile) dal creditore pignorante (se sta in giudizio personalmente) o dal suo difensore munito di procura, e secondo cui, per altro verso, la procura rilasciata al difensore ha validità per tutto il preannunciato procedimento esecutivo (articolo 83 del codice di procedura civile), deriva che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5910 del 17/03/2006