Skip to main content

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2969 del 10/02/2006

 

Legge n.89 del 2001 - Equa riparazione - Procedimento penale - Querelante o persona offesa dal reato - Titolarità del diritto alla ragionevole durata - Costituzione di P.C. - Necessità - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2969 del 10/02/2006

In tema di equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui attribuisce alla persona offesa dal reato ed al querelante il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole e, conseguentemente, la legittimazione a chiedere l'indennizzo previsto dalla medesima legge, solo se abbiano assunto la qualità di parte nel processo penale, vale a dire solo se si siano costituiti parte civile. Invero, mentre i principi di buon andamento ed imparzialità riguardano l'organizzazione e il funzionamento della P.A., il rilievo costituzionale del principio di ragionevole durata del processo attiene alla posizione di chi il processo promuova o subisca, e quindi alla posizione delle sole parti costituite in giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2969 del 10/02/2006