Mancata o generica precisazione delle conclusioni all'udienza preposta - Presunzione di rinuncia alle domande precedentemente proposte - Esclusione - Omessa riproposizione parziale delle conclusioni formulate negli atti precedenti nella comparsa conclusionale - Presunzione di abbandono - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 409 del 12/01/2006
Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, e a nulla rileva che, nella comparsa conclusionale, non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa - per la sua funzione meramente illustrativa - alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 409 del 12/01/2006