assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18446 del 17/09/2005
Impresa designata - Azione di "regresso" nei confronti del responsabile del danno - Natura - Surrogazione legale ex art. 1203, n. 5, cod. civ. - Configurabilità - Termine di prescrizione applicabile - Biennale - Sussistenza - Decorrenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18446 del 17/09/2005
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il diritto di regresso - previsto dall'art. 29, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - dell'impresa designata, che abbia risarcito il danno, nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero di quanto pagato nei casi contemplati dall'art. 19, primo comma, lett. a) e b) della citata legge, è riconducibile alla surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 5), cod. civ., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto, il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale (e non a quella ordinaria decennale), che decorre dal momento dell'esecuzione del pagamento al danneggiato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18446 del 17/09/2005