procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16752 del 09/08/2005
Procedimento innanzi al giudice di pace - Termine minimo a comparire - Rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16752 del 09/08/2005
In tema di procedimento davanti al giudice di pace il mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 318, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale tra il giorno della notificazione "e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 - bis, ridotti della metà", comporta la nullità della citazione se è stato assegnato un termine a comparire inferiore; tale nullità non è sanata per effetto dell'integrazione del termine conseguente al rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite, atteso che l'art. 70 bis disp. att. cod. proc. civ., costituente norma avente carattere generale, prevede che i termini di comparizione devono essere osservati in relazione all'udienza fissata nell'atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16752 del 09/08/2005