litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6469 del 25/03/2005
Morte di una parte nel corso del giudizio - Litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6469 del 25/03/2005
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi per tutta la durata del processo in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., rimanendo irrilevante che solo alcuni di essi succedano nel diritto controverso posto a fondamento del rapporto sostanziale oggetto della controversia.(Nella specie, la Corte Cass. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'appello, in quanto nel giudizio di merito, pur essendo stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi del convenuto defunto, l'attore aveva provveduto a notificare l'atto ad uno solo di essi, nel presupposto che, avendo il de cuius donato in suo favore il diritto controverso, egli fosse l'unico legittimato passivo, ed il giudice d'appello, anziché dichiarare inammissibile l'appello, aveva pronunciato nel merito).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6469 del 25/03/2005