procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6095 del 21/03/2005
Procedimento davanti al giudice di pace - Notifica di atti - Competenza - Spettanza (anche) ai messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza - Conseguenze - Principi in tema di nullità delle notificazioni effettuate fuori della circoscrizione della conciliazione - Applicabilità - Condizioni - Limiti. . Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6095 del 21/03/2005
Con riguardo alla notifica d'atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, attività alla quale provvedono, ai sensi dell'art. 11 bis del D.L. n. 571 del 1994, convertito in legge n. 673 del 1994, (anche) i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace fino ad esaurimento del loro ruolo d'appartenenza, si applicano i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli è addetto, principi alla stregua dei quali in dette ipotesi la notifica è viziata in quanto, a norma dell'art. 175, ultimo comma, dell'allegato n. 1 al R.D. n. 2271 del 1924, gli uscieri degli uffici di conciliazione (denominati "messi di conciliazione" a norma dell'art. 1 della legge n. 16 del 1957) esplicano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della sua giurisdizione, mentre, per il disposto dell'art. 34 del d.P.R. n. 1229 del 1959, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi d'urgenza, il capo dell'ufficio può disporre che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo in cui l'atto deve essere notificato. Ne consegue che è inesistente, e non già meramente nulla, la notificazione eseguita a cura del "messo del giudice di pace" dalla cui relata emerga la mera indicazione del Comune (nel caso, d'Arzano) senza alcun riferimento (anche) all'ufficio di tale luogo ove la notificazione deve essere eseguita, giacché in tal caso essa difetta degli elementi caratteristici suoi propri, esorbitando anzi completamente dallo schema legale degli atti di notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6095 del 21/03/2005