lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4862 del 07/03/2005
Assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva in base all'art. 23 della legge n. 56 del 1987 - Rapporto con le disposizioni della legge n. 230 del 1962 - Inserimento in un medesimo sistema - Conseguenze - Applicabilità delle disposizioni in tema di onere della prova - Configurabilità - Fattispecie relativa ad assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti per ferie consentita dal contratto collettivo applicabile ai dipendenti postali. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4862 del 07/03/2005
In materia d'assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ha attribuito alla contrattazione collettiva l'identificazione delle ipotesi nelle quali è ammissibile l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, inserendosi nel sistema delineato dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, con la conseguenza che ai contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 23 suddetto, nella vigenza della legge n. 230 del 1962, sono applicabili non solo le disposizioni di cui all'art. 2 di questa legge, ma anche quelle di cui all'art. 3, in materia d'onere della prova a carico del datore di lavoro sulle condizioni che giustificano l'assunzione a termine. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti per ferie, consentita dal contratto collettivo per i dipendenti delle poste, aveva ritenuto fatto notorio la diminuzione dell'organico in estate a causa delle ferie).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4862 del 07/03/2005