costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008
Riconoscimento dello "status" di rifugiato politico - Diniego dell'autorità amministrativa competente - Domanda giurisdizionale - Rito applicabile nella vigenza dell'art. 1 d.l.n. 416 del 1989 - Procedimento camerale - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008
Nel procedimento giurisdizionale relativo al riconoscimento dello "status" di rifugiato politico, negato dall'autorità amministrativa competente (nella fattiscpecie la Commissione Centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato), deve essere adottato il rito camerale, anche nel vigore dell'art. 1 del d.l. n. 416 del 1989 convertito nella legge n. 39 del 1990 in quanto l'indicazione contenuta nella norma, al sesto comma, relativa alla proposizione della domanda mediante "ricorso" giurisdizionale evidenzia, pur in difetto di una specifica regolamentazione del rito, l'opzione del legislatore per il modello camerale, anche prima dell'espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 del dlgs n. 25 del 2008
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008