intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008
Chiamata su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008
La domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio. Viceversa, l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso, ed in particolare, ove l'azione abbia natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo differente ed autonomo rispetto a quello invocato dall'attore. (Nella fattispecie, relativa alla domanda del proprietario di un terreno per i danni causati dai lavori stradali eseguiti dall'impresa commissionata da un comune, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato solidalmente al risarcimento anche il direttore dei lavori, invece chiamato in causa dal comune a titolo di garanzia).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008