comunicazioni - in genere - Forma - Inosservanza delle forme previste dall'art. 136 cod. proc. civ. - Forme equipollenti - Ammissibilità - Condizioni - Rilascio di copia autentica - Fattispecie in tema di opposizione agli atti esecutivi. Corte di Cassazio
esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24418 del 02/10/2008
Sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, esse possono essere validamente eseguite anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, il quale deve sottoscrivere per ricevuta. Conseguentemente, ove dell'ordinanza riservata del giudice dell'esecuzione il difensore della parte, successivamente al deposito, ne abbia estratto copia ad "uso opposizione", come risultante dalle attestazioni della cancelleria a margine del provvedimento, la conoscenza del provvedimento è acquisita in via formale, all'esito di un'attività istituzionale di cancelleria che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia autentica del provvedimento nonché l'annotazione della data di rilascio della copia stessa, e costituisce, al pari della "presa visione", forma equipollente della comunicazione di cancelleria.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24418 del 02/10/2008