estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 08/02/2008
Dichiarazione di improcedibilità dell'appello ed estinzione del giudizio emessa dal giudice collegiale - Caratteristiche del relativo provvedimento - Forma di ordinanza ma natura di sentenza - Sottoscrizione da parte del solo presidente che non risulti relatore o estensore - Effetto - Inesistenza giuridica - Configurabilità - Conseguenze - Responsabilità dei mezzi di impugnazione correlati alla natura di sentenza - Sussistenza - Revocazione - Ammissibilità - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio del vizio di inesistenza - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 08/02/2008
L'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'improcedibilità dell'appello e la derivante estinzione del giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti anche relatore o estensore, è viziata da inesistenza giuridica, in quanto non sottoscritta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ.; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e non è proponibile l'impugnazione per revocazione di cui all'art. 395 cod. proc. civ. (come, invece, inammissibilmente formulata nella specie), dovendosi escludere che la mancata sottoscrizione del giudice estensore implichi un vizio revocatorio, pur restando fermo che il giudice dell'impugnazione può rilevare anche d'ufficio la suddetta inesistenza ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., indipendentemente, perciò, dall'esercizio dell'ordinario rimedio impugnatorio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3128 del 08/02/2008