Litisconsorzio processuale - Automatica estensione della domanda al terzo chiamato "iussu iudicis" - Esclusione - Manifestazione espressa di volontà - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2901 del 07/02/2008
Il litisconsorzio meramente processuale, che si verifica in caso di chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un'espressa manifestazione di volontà al riguardo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2901 del 07/02/2008