Morte della parte posteriore al deposito della sentenza di primo grado - Notifica dell'appello direttamente all'erede - Costituzione in giudizio dell'appellato - Contestazione del decesso della parte originaria e della qualità di erede dell'appellato - Onere della prova - Spettanza - A carico dell'eccipiente appellato. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007
In tema di successione nel processo, non sussiste vizio in ordine alla instaurazione del contraddittorio allorché, a seguito della morte di una parte intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, l'appello ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. sia notificato direttamente alla persona che sia affermata erede la quale, costituendosi in giudizio in luogo della prima, al fine di mettere in dubbio l'integrità del contraddittorio, ha l'onere di negare il predetto decesso e la stessa qualità di erede, dando la prova della relativa eccezione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007