Controversia di lavoro - Ricorso introduttivo privo di "editio actionis" - Conseguenze - Nullità - Costituzione del convenuto - Sanatoria del vizio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17778 del 21/08/2007
Nel processo del lavoro, ove manca una disciplina specifica in ordine al regime delle nullità, è applicabile il generale principio di conservazione degli atti processuali, che consente la salvezza degli atti o anche di alcuni dei loro effetti in ragione del raggiungimento dello scopo degli stessi. (Sulla scorta di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la costituzione del convenuto idonea a sanare il vizio del ricorso introduttivo affetto da nullità relativa a mancanza della "editio actionis").
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17778 del 21/08/2007