capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15304 del 06/07/2007
Giudizio promosso da amministratore di società a responsabilità limitata privo di poteri rappresentativi - Vizio conseguente - Attinenza alla legittimazione ad agire o allo "jus postulandi" - Esclusione - Incapacità processuale - Fattispecie - Successiva costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza - Applicabilità dell'art. 182 cod. proc. civ. - Sanatoria del vizio "ex tunc". Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15304 del 06/07/2007
Qualora il giudizio venga promosso da amministratore di società a responsabilità limitata privo di poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue non concerne né la legittimazione ad agire né lo "jus postulandi" ma esclusivamente la capacità processuale in quanto relativo ad un difetto di legittimazione processuale. Tale vizio può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della spontanea costituzione del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso. L'esclusione dell'effetto sanante stabilito dall'art. 182 cod. proc. civ. per le decadenze già verificatesi non riguarda le preclusioni che si esauriscono nel processo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15304 del 06/07/2007