Difetto di integrazione del contraddittorio - Poteri d'ufficio del giudice - Ambito - Prova - Onere della parte deducente - Conseguenze nel giudizio di legittimità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14820 del 27/06/2007
Il litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma il giudice, al fine di decidere se sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, deve avere riguardo alla domanda, poiché è questa che fissa e delimita l'ambito della controversia. Ne consegue che, ove la ricorrenza di tale litisconsorzio non sia rilevata d'ufficio, è onere della parte dimostrare, in relazione alla domanda, i presupposti che giustificano l'integrazione del contraddittorio e, se tale eccezione viene posta per la prima volta nel giudizio di cassazione, la relativa prova deve emergere dagli atti.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14820 del 27/06/2007