Domanda di revocazione - Collegio giudicante - Pretesa incompatibilità del giudice della sentenza impugnata - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Esercizio del potere di ricusazione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007
La pretesa incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare sulla sentenza oggetto della domanda di revocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto la stessa incompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del giudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13433 del 08/06/2007