esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - anteriori e posteriori all'inizio dell'esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8061 del 31/03/2007
Validità ed efficacia del titolo esecutivo - Permanenza per tutta la durata della fase esecutiva - Necessità - Caducazione successiva all'esaurimento della procedura esecutiva - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8061 del 31/03/2007
Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale. Ne consegue che, così come è inammissibile per tardività una opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dopo il materiale compimento dell'esecuzione forzata, allo stesso modo non è possibile travolgere gli atti di una procedura esecutiva assistiti sino al suo termine finale da valido titolo esecutivo e rispetto alla quale la successiva caducazione del titolo esecutivo non può avere valenza retroattiva per inferirne la invalidità di una procedura legittimamente iniziata e portata a definitivo compimento (fattispecie in cui l'azione esecutiva era stata iniziata ed ultimata sulla base di un decreto ingiuntivo revocato dopo che l'esecuzione era stata completata).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8061 del 31/03/2007