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Mediazione finalizzata alla conciliazione

Mediazione finalizzata alla conciliazione - questione di costituzionalità del D.lgs. 28/2010 confessoria servitutis introdotta con il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. - mancata trascrivibilità della domanda di mediazione, agli effetti di cui all’art. 2644 c.c., con la conseguenza che “per i diritti reali, la mediazione dovrà sempre essere “doppiata” dal giudizio ordinario…atteso che, in caso contrario, l’attore vittorioso non potrebbe comunque trascrivere direttamente né il verbale di avvenuta positiva mediazione (se non previa autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò abilitato, né soprattutto giovarsi dell’effetto prenotativo della domanda di mediazione (non trascrivibile)”. - “l’attore dovrebbe presentare istanza di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, quindi iniziare comunque un giudizio trascrivendo la domanda…e, a prescindere dall’esisto della mediazione, chiedere comunque una pronuncia giurisdizionale di merito, atteso che viceversa non potrebbe comunque né trascrivere direttamente il verbale di mediazione né soprattutto giovarsi dell’effetto domanda (l’effetto prenotativo è infatti limitato ai casi in cui la trascrizione della domanda sia seguita dalla trascrizione di una sentenza o di un provvedimento giurisdizionale analogo alla stessa, come appunto l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.)”. - “il soggetto procedente si troverà comunque costretto da un lato a sopportare sia i costi della mediazione sia il pagamento del contributo unificato per l’instaurazione del giudizio, senza in ogni caso potersi giovare dell’effetto deflattivo della prima. Tale situazione, naturale conseguenza dell’impossibilità di trascrivere sia la domanda di mediazione che il relativo verbale, contrasta quindi sia con l’art. 24 della Costituzione sia con l’art. 3 della Costituzione ed in particolare con il principio di ragionevolezza dallo stesso evincibile”. Tribunale di Genova - Ordinanza

Mediazione finalizzata alla conciliazione - questione di costituzionalità del D.lgs. 28/2010

confessoria servitutis introdotta con il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. - mancata trascrivibilità della domanda di mediazione, agli effetti di cui all’art. 2644 c.c., con la conseguenza che “per i diritti reali, la mediazione dovrà sempre essere “doppiata” dal giudizio ordinario…atteso che, in caso contrario, l’attore vittorioso non potrebbe comunque trascrivere direttamente né il verbale di avvenuta positiva mediazione (se non previa autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò abilitato, né soprattutto giovarsi dell’effetto prenotativo della domanda di mediazione (non trascrivibile)”. -  “l’attore dovrebbe presentare istanza di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, quindi iniziare comunque un giudizio trascrivendo la domanda…e, a prescindere dall’esisto della mediazione, chiedere comunque una pronuncia giurisdizionale di merito, atteso che viceversa non potrebbe comunque né trascrivere direttamente il verbale di mediazione né soprattutto giovarsi dell’effetto domanda (l’effetto prenotativo è infatti limitato ai casi in cui la trascrizione della domanda sia seguita dalla trascrizione di una sentenza o di un provvedimento giurisdizionale analogo alla stessa, come appunto l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.)”. -  “il soggetto procedente si troverà comunque costretto da un lato a sopportare sia i costi della mediazione sia il pagamento del contributo unificato per l’instaurazione del giudizio, senza in ogni caso potersi giovare dell’effetto deflattivo della prima. Tale situazione, naturale conseguenza dell’impossibilità di trascrivere sia la domanda di mediazione che il relativo verbale, contrasta quindi sia con l’art. 24 della Costituzione sia con l’art. 3 della Costituzione ed in particolare con il principio di ragionevolezza dallo stesso evincibile”. Tribunale di Genova - Ordinanza

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