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Organismo di Mediazione Forense di Roma

L’Organismo di Mediazione Forense di Roma dell’Ordine degli Avvocati al servizio dell’Avvocatura e senza scopi di lucro Le istanze e le adesioni al procedimento si presentano anche direttamente dallo studio in via telematica: nessuna fila o perdita di tempo - Costi ridotti quando la parte è rappresentata dall’Avvocato - Garanzia di qualità, terziarietà, imparzialità e riservatezza. Mediatori qualificati e scelti con sistemi automatici - Mediatori Avvocati sottoposti alle norme etiche previste dalla legge e dal Codice deontologico forense - No agli Organismi privati con finalità di lucro - L’Organismo non deve avere un interesse economico. A cura di Domenico Condello, Consigliere Coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma

L’Organismo di Mediazione Forense di Roma dell’Ordine degli Avvocati al servizio dell’Avvocatura.
Le istanze e le adesioni si presentano anche direttamente dallo studio in via telematica: nessuna fila o perdita di tempo - Costi ridotti quando la parte è rappresentata dall’Avvocato - Garanzia di qualità, terziarietà, imparzialità e riservatezza. Mediatori qualificati e scelti con sistemi automatici - Mediatori Avvocati sottoposti alle norme etiche previste dalla legge e  dal Codice deontologico forense – No agli Organismi privati con finalità di lucro – L’Organismo non deve avere un interesse economico. a cura di Domenico Condello, Consigliere Coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma

La segreteria digitale on line per evitare le file e attivare il procedimento in via telematica dallo studio.

L’Organismo di Mediazione forense di Roma, costituito ed accreditato al n. 127 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ha attivato su Internet, all’indirizzo www.mediazioneforenseroma.it, una segreteria digitale on line, affiancandola alla segreteria operativa sita all’interno del Tribunale civile di Roma (st. 103), per consentire l’avvio (o l’adesione) del procedimento di mediazione direttamente dallo studio senza trasferte inutili, perdite di tempo per le file, costi di utilizzo della segretaria.

La segreteria digitale on line consente all’avvocato di attivare il procedimento di mediazione, direttamente dallo studio, 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno con procedure  semplici e veloci. Un formulario in formato editabile consente, inoltre, di elaborare l'istanza e l’adesione con il semplice inserimento dei dati variabili.

I risultati ottenuti dall'Organismo di mediazione forense di Roma al 31 dicembre 2011

Procedimenti attivati: 2.778
Procedimenti chiusi: 1.316
Procedimenti in corso: 1.462
Conciliati il 16% dei procedimenti
Conciliati il 35% dei procedimenti quando partecipa all'incontro anche la parte chiamata.

I 2.778 procedimenti fino ad oggi attivati, confermano la giusta scelta fatta, anche in considerazione del fatto che il 95% delle procedure sono state attivate con l'assistenza di un Avvocato difensore della parte. L'Avvocato difensore e l'Avvocato mediatore si riappropria della Conciliazione dopo averla lasciata alla Camere di Conciliazione delle Camere di Commercio e delle associazioni dei consumatori

Cinque buoni motivi per rivolgersi all’Organismo dell’Ordine degli Avvocati: Garanzia di qualità, terziarietà, imparzialità e riservatezza. Nessun interesse economico - Sede degli incontri indipendenti senza commistioni con studi professionali

Le principali specificità dell’Organismo dell’Ordine sono:

     - L’Organismo di mediazione forense di Roma e’ un dipartimento del Consiglio dell’Ordine, non ha finalità di lucro, si autofinanzia con le spese di avvio e le indennità previste dal procedimento di Mediazione; nessuna spesa è a carico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

     - I 650 Mediatori accreditati e inseriti nell’elenco dell’Organismo sono tutti Avvocati iscritti a Roma, formati e aggiornati dall’Ente di formazione dei mediatori forensi di Roma, costituito ed accreditato dal Consiglio; operano nel rispetto dei principi deontologici fissati dalla normativa prevista per questo nuovo Istituto e soprattutto nel rispetto dei principi previsti dal codice deontologico forense;

     - La nomina dei mediatori avviene in modo trasparente ed automatico. Gli Avvocati mediatori non possono accettare l’incarico se mancanti di di adeguata competenza e preparazione;

     - il Regolamento di procedura prevede particolari facilitazioni quando un avvocato assiste in mediazione la parte.

Le sedi degli incontri indipendenti

L’Organismo ha attivato due sedi per gli incontri delle parti con Mediatori al fine garantire la utilizzazione esclusiva per detti incombenti e senza alcun collegamento o commistione con studi professionali (Avvocati, Dottori Commercialisti e Notai) o Organismi privati aventi finalità di lucro costituiti in diverse forme ed in molti casi da liberi professionisti (Avvocati, Dottori Commercialisti e Notai) con finalità di lucro.

L'art. 55 bis - Mediazione - del Codice deontologico forense precisa:

L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
   a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
   b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:
   a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
   b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.

Le sedi si trovano:
-a Roma, Via Attilio Regolo 12 D, aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 19;
-ad Ostia, presso la sede degli ufficiali giudiziari, aperta il martedì dalle ore 9 alle ore 13. L’Organismo ha deliberato di applicare la competenza territoriale, relativamente alle questioni da portare in mediazione, alla Sezione distaccata di Ostia. La designazione della sede si attiva su esplicita richiesta della parte istante.

Riservatezza della documentazione depositata

Una qualificata segreteria, con dipendenti assunti dal dipartimento di mediazione del Consiglio dell'Ordine a garanzia della riservatezza.

Informazioni e assistenza giuridica gratuita
Un servizio di informazioni è attivo ai numeri telefonici indicati sul sito web tutti giorni feriali.

Un servizio di assistenza, su specifiche questioni giuridiche, e’ attivo all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . S può inviare una e mail con il quesito, a detto indirizzo, e ricevere una veloce risposta dal gruppo di studio costituito con la Commissione mediazione.

No alla gestione della Mediazione da parte dei privati.

In queste ultime settimane un nutrito volantinaggio e’ stato attivato, da alcuni Organismi privati aventi finalità di lucro, negli Uffici giudiziari e per e mail. Tutto ciò ha evidenziato gli enormi interessi economici che "alcuni" hanno intravisto nella Mediazione civile e commerciale.

Le campagne pubblicitarie evidenziano offerte speciali caratterizzate da riduzione delle indennità, possibilità di scegliere il mediatore, punti di raccolta dei procedimenti di mediazione attivati al di fuori della sede comunicata al Ministero e in locali pubblici (librerie) in box vendita libri o presso associazioni all’interno del Tribunale. Si prevede nelle prossime settimane l'arrivo di camper,  furgoni e di postazioni mobili.

Tutto ciò non può essere tollerato, in quanto evidentemente elusivo e violativo del DLgs. 28/2010 , del Codice della privacy e dei principi etici che devono caratterizzare gli Organismi di mediazione accreditati e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia; pertanto le Istituzioni forensi e Ministeriali  unitamente al Presidente del Tribunale di Roma devono intervenire con urgenza.

Corre l’obbligo ricordare che il Consiglio dell’Ordine di Roma ha attivato l’Organismo, dopo vibranti contestazioni circa la imposizione della obbligatorietà del procedimento e la mancanza di assistenza tecnica e in attesa della decisione della Corte Costituzionale, per creare un servizio in favore dell’Avvocatura e per evitare che questo nuovo Istituto venisse gestito da altri Organismi privati o da altri Ordini e per riportare l’attività di Conciliazione nell’ambito dell’Avvocatura.
 

Domenico Condello

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it