Integrazione del contraddittorio - Effetti processuali e sostanziali - Sanatoria della nullità dell'atto introduttivo - Interruzione delle prescrizioni ed impedimento delle decadenze sostanziali anche nei confronti delle parti necessarie originariamente pretermesse - Idoneità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9523 del 22/04/2010
Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9523 del 22/04/2010