capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010
Vizi della costituzione della parte in giudizio - Dovere del giudice di promuovere la sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla legge n. 69 del 2009 - In qualsiasi fase e grado del giudizio - Effetti "ex tunc" - Limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a inabilitato assistito dal curatore. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010
L'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Principio affermato relativamente a fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010