esecuzione forzata - giudice dell'esecuzione - audizione degli interessati - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16731 del 17/07/2009
Esecuzione forzata - Giudice dell'esecuzione - Audizione degli interessati - Finalità - Attuazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Migliore esercizio della potestà ordinatoria - Sussistenza - Revoca di un provvedimento di assegnazione mobiliare senza aver sentito il debitore - Conseguenze - Rimedio esperibile - Opposizione agli atti esecutivi - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16731 del 17/07/2009
Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso. Pertanto, qualora il giudice dell'esecuzione revochi un precedente provvedimento di assegnazione mobiliare senza aver prima sentito il debitore, non si verifica una violazione del principio del contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura, potendo detta omissione soltanto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell'omessa sua audizione, può insorgere esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16731 del 17/07/2009