Relata di notifica - Sottoscrizione - Illeggibilità - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015
La nullità di un atto non dipende dall'illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015