Notifica dell'atto di riassunzione alla parte personalmente anziché al suo procuratore costituito - Invalidità - Sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 29/01/2015
La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 29/01/2015