Inosservanza delle forme previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. - Forme equipollenti - Validità - Condizioni - "Visto per presa visione del decreto di fissazione dell'udienza". Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 21428 del 10/10/2014
Le comunicazioni di cancelleria sono validamente eseguite anche in forme equipollenti a quelle previste dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. purché sia certa l'avvenuta consegna e la precisa individuazione del destinatario, il cui riscontro legittima la prassi del "visto per presa visione" apposto dal procuratore sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza di discussione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 21428 del 10/10/2014