Ordine di integrazione del contraddittorio - Condizioni per la valida costituzione del rapporto processuale - Notificazione nel termine fissato dal giudice o in quello ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Necessità - Deposito dell'atto notificato - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014
L'integrazione del contraddittorio disposta "iussu iudicis" per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice, ovvero, qualora quest'ultimo abbia omesso tale indicazione, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che il rapporto processuale deve ritenersi validamente costituito con la notifica dell'atto integrativo, e non anche con il deposito dell'atto notificato in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014