Termine ex art. 669 octies, terzo comma, cod. proc. civ. per l'inizio del giudizio di merito - Rilascio di copia autentica del provvedimento cautelare - Equipollenza alla comunicazione di cancelleria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20326 del 04/09/2013
Per la valutazione della tempestività, ex art. 669 octies, terzo comma, cod. proc. civ., dell'instaurato giudizio di merito susseguente all'ottenimento di un sequestro conservativo, il rilascio di una copia autentica di tale provvedimento in favore della parte, effettuato dalla cancelleria, non può ritenersi equipollente alla sua "comunicazione", ad opera di quest'ultima, prescritta, al suddetto fine, dalla citata norma, trattandosi di attività posta in essere non su esecuzione di ordine del giudice o come adempimento di legge, bensì su iniziativa della parte ed allo specifico scopo esplicitato nella dichiarazione di conformità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20326 del 04/09/2013