Valore probatorio - Esclusione - Comportamento valutabile ex art. 116 cod. proc. civ. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14860 del 13/06/2013
La disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14860 del 13/06/2013