intervento in causa di terzi - volontario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012
Domanda proposta dal terzo intervenuto nei confronti delle altre parti - Assunzione della qualità di parte - Sussistenza - Conseguenze - Deduzione da parte dell'intervenuto di essere il soggetto passivo della pretesa dell'attore - Automatica estensione al terzo della domanda originaria - Sussistenza - Poteri del giudice. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012
L'intervento di cui all'art 105 cod. proc. civ. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel processo ed una volta spiegata domanda nei confronti delle altre parti o anche di una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti delle stesse. Ne consegue che qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o anche lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012