litisconsorzio - necessario - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29792 del 29/12/2011
dell'usucapione di un immobile - In danno di più proprietari di parti fisicamente ben distinte - Litisconsorzio necessario - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29792 del 29/12/2011
Il principio secondo cui la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richieda la presenza in causa di tutti i comproprietari, in danno dei quali i presupposti per l'acquisto del diritto di proprietà si sarebbero verificati, non trova applicazione nel caso in cui l'usucapione abbia ad oggetto un immobile del quale più persone siano proprietarie in ragione di quote fisicamente ben individuate, non potendo in tale ipotesi la pronuncia resa nei confronti di alcuno dei proprietari ritenersi "inutiliter data". (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto sussistente un'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione alle domande riconvenzionali di usucapione e di costituzione di servitù coattiva, proposte dal convenuto, anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al giudizio e proprietario di un fondo diverso da quello degli attori).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 29792 del 29/12/2011