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capacità processuale - sanatoria – ricorso per cassazione - conferimento della procura con atto successivo - ratifica con efficacia retroattiva - ammissibilità - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere - atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza - ratifica con efficacia retroattiva - applicabilità in campo processuale - limiti - ricorso per cassazione - procura speciale - possibilità di sanatoria o ratifica - esclusione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009

Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009